Quali sono le festività nel contratto commercio e quali sono i diritti dei lavoratori?
Da Natale a capodanno, dalla Festa dei lavoratori del 1° maggio al 2 giugno, da Ferragosto a Pasqua, anche i lavoratori del commercio hanno il sacrosanto diritto a godere delle festività nazionali e infrasettimanali. E se c’è il lavoro festivo il diritto alla maggiorazione del 30%. Le Festività nel contratto del commercio sono disciplinate dall’art. 142 che chiarisce anche cosa spetta in caso di festività coincidente con la domenica e come si calcola la festività nella busta paga (art. 143).
L’art. 142 del contratto del commercio fa l’elenco di tutte le giornate di festività spettanti per le quali il lavoratore ha diritto all’assenza da lavoro e alla retribuzione, mentre l’art. 143 tratta i casi in cui il lavoratore viene chiamato a lavorare durante la festività e per tale prestazione lavorativa ha diritto ad una retribuzione maggiorata.
I lavoratori del commercio sono spesso chiamati a lavorare durante la domenica, i festivi e qualche volta anche durante il riposo settimanale. In tutti questi casi il lavoratore ha diritto ad una retribuzione maggiorata in quanto, come tutti i lavoratori italiani, c’è il diritto per legge al riposo accompagnato dal diritto alla retribuzione.
Ma quali sono le festività nel contratto del commercio e quali sono i diritti dei lavoratori?
Festività – articolo 142 del contratto commercio
Il Contratto Nazionale per i dipendenti delle aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (CCNL Terziario Confcommercio) stabilisce testualmente: “Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:
Festività nazionali
1) 25 aprile – Ricorrenza della Liberazione
2) l° maggio – Festa dei lavoratori
3) 2 giugno – Festa della Repubblica (tale festività è stata rispristinata dalla legge 29 novembre 2000, n. 336. La modifica decorre dal 1°giugno 2001
Festività infrasettimanali
1) il 1° giorno dell’anno
2) l’Epifania
3) il giorno di lunedì dopo Pasqua
4) il 15 agosto – Festa dell’Assunzione
5) il 1° novembre – Ognissanti
6) l’8 dicembre – Immacolata Concezione
7) il 25 dicembre – Natale
8) il 26 dicembre – S. Stefano
9) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro”.
Festività contratto commercio: diritto al riposo e retribuzione
L’articolo 142 prosegue: “In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempre ché non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità”.
Ciò significa che il lavoratore ha diritto all’assenza da lavoro durante la giornata di festività maturando normale retribuzione spettante secondo il contratto collettivo, ovvero una giornata retribuita calcolata secondo il CCNL.
La normale retribuzione è pari allo stipendio minimo o paga base + indennità di contingenza + EDR ed eventuali scatti di anzianità. Siccome nel caso della festività il diritto è pari ad una giornata di lavoro retribuita, o per meglio dire, alla retribuzione senza decurtare alcuna giornata di retribuzione, in busta paga il lavoratore o la lavoratrice troverà indicata come retribuita una giornata a titolo di festività.
Festività coincidente con la domenica nel commercio: spetta una giornata pagata in più
Abbiamo visto che al lavoratore spetta la normale retribuzione anche in assenza da lavoro per il godimento della festività. Per fare un altro esempio, ad un impiegato nel settore commercio spetterà sempre il normale stipendio, anche se si è assentato per una festività. In busta paga troverà pagato lo stipendio normale distribuito in 25 giornate lavorate + 1 giornata di festività goduta.
Ma ci sono alcuni casi in cui al lavoratore spetta una giornata pagata in più. E’ il caso della festività coincidente di domenica,come previsto dall’art. 142 del CCNL Terziario Confcommercio che stabilisce: “In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 195”.
Calcolo retribuzione festività nel contratto commercio
L’art. 195 citato per il calcolo della retribuzione della festività pagata in più fa riferimento alla retribuzione di fatto, che “è costituita dalle voci di cui al precedente art. 193 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge”.
L’art. 193 stabilisce invece la normale retribuzione del lavoratore che è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art.192;
e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.
Ebbene, il contratto collettivo del commercio dice che per calcolare la giornata retribuita in più bisogna considerare le voci retributive fisse e continuative, generalmente indicate nella parte alta del cedolino (minimo di stipendio, indennità di contingenza, edr, eventuali superminimi e scatti di anzianità) e dividerle per il divisore giornaliero che è pari a 26.Si ottiene così l’ammontare della retribuzione spettante per la giornata di festività coincidente con la domenica che dà diritto quindi ad una giornata pagata in più.
Festività de 4 novembre: spetta una giornata pagata in più
Lo stesso discorso vale per la festività civile del 4 novembre. Il CCNL prevede che “Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell’art.1, secondo comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica”.
Quando la festività non è pagata
Ci sono dei casi in cui il contratto collettivo esonera il datore di lavoro dal pagamento della retribuzione per la festività. Li prevede l’art. 142: “Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera – qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione – nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso”.
Lavoro durante la festività: maggiorazione del 30% per il lavoro festivo
Può capitare, e nel settore del commercio capita spesso, che il lavoratore lavori durante una delle festività nazionali o infrasettimanali. Si pensi soprattutto al periodo di Natale, dove i lavoratori sono spesso chiamati a lavorare durante la festività.
Ebbene in caso di lavoro festivo il lavoratore ha diritto aduna maggiorazione per lavoro festivo diurno del 30%. La maggiorazione può salire al 35% in caso di lavoro supplementare prestato da un lavoratore part-time durante una delle festività previste dalla legge e dal CCNL.
Sì
anno 2022:
26 dicembre cade di lunedì e il 1 gennaio 2023 cade di domenica….spettta il gg di riposo? chiarendo il fatto che le h in piu(a chi fa il part time) saranno straordinari, la responsabile NO in quanto ha il forfettario mensile
Dipende dagli accordi di secondo livello.