E’ indispensabile usufruire di ferie/permessi per poter accedere agli ammortizzatori sociali?
1. Cassa Integrazione Ordinaria / FISnon esiste in linea generale un obbligo di far smaltire le ferie prima della CIGO/FIS.La circolare Inps n. 139/2016 precisa che:a) in caso di sospensione totale dall’attività lavorativa «l’esercizio del diritto di godimento delle ferie, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra annuali in corso di maturazione, può essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva».b) in caso di sospensione parziale dell’attività lavorativa il godimento delle ferie non può essere posticipato in quanto deve essere garantito il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, anche in misura ridotta.
2. Cassa Integrazione in Deroga
Per quanto attiene invece agli ammortizzatori sociali in deroga, l’obbligo di preventivo smaltimento delle ferie arretrate è stato espressamente previsto dal Dm Lavoro (di concerto con il Mef) n. 83473 del 1° agosto 2014 e da una successiva e connessa circolare Inps (n. 107 del 27 maggio 2015). In particolare, è previsto che «allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve avere preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue».Il Decreto Cura Italia ha demandato alle Regioni e alle Provincie Autonome l’individuazione dei criteri di fruizione di tale ammortizzatore; è quindi consigliabile verificare cosa previsto nell’accordo regionale che in alcuni casi (come quello della Regione Lazio) per l’accesso alla cassa integrazione in deroga non richiede il previo utilizzo di ferie e permessi.
NOTE
Nonostante non sia imposto, lo smaltimento preventivo delle ferie (e dei permessi) ha costituito in questi anni una sorta di “buona pratica”, spesso prevista dagli stessi accordi sindacali. Il decreto 8 marzo 2020 sull’emergenza Coronavirus non configura alcun obbligo ma raccomanda «durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie”Resta sempre possibile invece concordare con l’azienda l’utilizzo preventivo dei giorni di permesso per salvaguardare le ferie maturate nel corso dell’anno. Il preventivo utilizzo di ferie/permessi maturati, risponde anche a una esigenza di tutela del reddito del lavoratore poiché l’integrazione salariale non copre l’intera retribuzione, è soggetta ad un tetto massimo, e può trascorrere un lasso di tempo tra la sospensione dal lavoro e l’effettivo percepimento del trattamento.
L’AZIENDA PUO’ OBBLIGARMI AD USARE FERIE?
I provvedimenti emanati per far fronte all’emergenza Coronavirus non hanno attribuito al datore il potere di imporre unilateralmente al lavoratore il godimento delle ferie, ma le FAQ aggiornate del Governo (http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa) chiariscono che per i dipendenti privati che non possono svolgere la prestazione in modalità agile, esistono due casistiche:
1. In caso di disponibilità di ferie pregresse, salvo eventuali attività indifferibili da rendere in presenza, il datore di lavoro privato può, anche a prescindere da qualsiasi preventiva programmazione, disporre l’utilizzo delle ferie riferite all’anno precedente.
2. In caso di indisponibilità di ferie pregresse il datore di lavoro potrà valutare la possibilità di riconoscere a tali lavoratori forme di flessibilità oraria o di modifica transitoria dell’articolazione dell’orario di lavoro limitatamente al periodo di durata dell’emergenza ovvero il ricorso ad altri strumenti di flessibilità comunemente previsti dalla contrattazione collettiva (ad. esempio banca ore) ovvero la concessione di permessi straordinari.
NOTE
Il preventivo utilizzo di ferie/permessi maturati (che prevedono il riconoscimento della retribuzione piena) risponde anche a una esigenza di tutela del reddito del lavoratore poiché l’integrazione salariale non copre l’intera retribuzione, è soggetta ad un tetto massimo, e può trascorrere un lasso di tempo tra la sospensione dal lavoro e l’effettivo percepimento del trattamento.
SE LA MIA ZIENDA HA FATTO RICORSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI, QUANTO PERCEPIRO’ DI STIPENDIO?
Tutti gli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto Cura Italia determinano un’integrazione salariale corrispondente all’80% della Retribuzione Contrattuale (cioè la retribuzione che il CCNL prevede per la propria categoria e qualifica) più i ratei mensili di 13ma e – ove prevista dal CCNL di appartenenza – di 14ma mensilità. Fa parte della Retribuzione Contrattuale un eventuale superminimo, ma sono escluse tutte le voci accessorie come straordinari, rimborsi spesi, premi, una tantum, ecc., ecc.A tale somma và però applicato un tetto massimo che l’inps, con circolare n. 20 del 10/2/2020, per quest’anno ha stabilito essere di: Retribuzione (euro) Tetto Importo (euro)Inferiore o uguale a 2.159,48939,89 Superiore a 2.159,481129,66 Questi importi devono essere riparametrati nel caso di lavoratori Part Time.
NOTE
Esempio: un lavoratore in Cigo a zero ore che percepisce una Retribuzione Contrattuale di 1200 euro mensili, a cui si aggiunge il rateo di 13ma mensilità, per un totale di 1300 euro lordi non avrà un’integrazione salariale di 1300×80%=1,040 euro perché la sua retribuzione (1300 euro) è inferiore a 2.159,48; quindi avrà un’integrazione salariale di 939,89 euro lordi perché gli sarà applicato il corrispondente tetto massimo.
L’INTEGRAZIONE SALARIALE MI SARA’ PAGATA DAL DATORE O DALL’INPS?
Il messaggio Inps n. 1287 del 20/3/2020 ha fornito specifiche relative agli ammortizzatori sociali riferiti all’emergenza Covid. Ad eccezione della Cassa Integrazione in Deroga che prevede obbligatoriamente il pagamento diretto da parte dell’Inps, in tutti gli altri casi l’istituto chiarisce che oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite anticipo da parte del datore, sarà possibile per l’impresa richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps, senza che il datore di lavoro debba comprovare le proprie difficoltà finanziarie.
NOTE
L’Abi, l’associazione degli istitui bancari italiani, “è favorevole ad attivare da subito prestiti che consentano ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 di poter avere dalle banche un’anticipazione – rispetto al pagamento che riceveranno dall’Inps – della cassa integrazione prevista nel “cura-Italia”.
SE SONO IN CIGO/CIGD/FIS POSSO METTERMI IN MALATTIA?
La circolare Inps n. 197 del 2 dicembre 2015 ha chiarito quando il trattamento di integrazione salariale sostituisce, in caso di malattia, l’indennità giornaliera di malattia. Possono presentarsi diverse situazioni:1. Malattia che si verifica durante la sospensione dal lavoro con cassa integrazione a zero ore. Il lavoratore continua a fruire delle integrazioni salariali poichè, essendo totalmente sospesa l’attività lavorativa, non vi è obbligo di prestazione ed egli quindi non dovrà nemmeno comunicare lo stato di malattia.2. Malattia che si verifica prima della sospensione dal lavoro con cassa integrazione a zero ore. a) Se tutto il personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa; b) se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continua a beneficiare dell’indennità di malattia.3. Nel caso in cui l’intervento di cassa integrazione sia relativo a una contrazione dell’attività lavorativa, e quindi riguardi dipendenti che lavorano in base a un orario ridotto (tale anche in caso di CIG a zero ore a rotazione), prevale l’indennità economica di malattia.
NOTE
L’indennità di malattia a carico dell’INPS spetta a: operai settore industria; operai ed impiegati settore terziario e servizi; lavoratori dell’agricoltura; apprendisti; disoccupati; lavoratori sospesi dal lavoro; lavoratori dello spettacolo; lavoratori marittimi;
Lavoratori iscritti alla gestione separata. Ai lavoratori dipendenti l’Inps paga:– dal 4° al 20° giorno il 50% della retribuzione media giornaliera;– dal 21° al 180° giorno il 66,66% della retribuzione media giornaliera. I CCNL di appartenenza stabiliscono la misura dell’eventuale integrazione a carico del datore e della carenza, sempre a carico del datore, per i primi 3 gg dell’evento o per l’intero evento nei casi dei lavoratori non indennizzati dall’Inps.