Come funziona, chi ne ha diritto e come usufruirne
Cosa sono i cosiddetti permessi legge 104? In questo post vedremo chi ne ha diritto e come si può usufruire dei permessi di cui alla Legge 104/92; in particolare tratteremo i seguenti permessi 104:
- a ore,
- congedo straordinario,
- permessi per figli disabili e come funziona la fruizione dei permessi di due ore al giorno,
- congedo anche per figlio non convivente,
- congedo straordinario retribuito legge 104 anche per contratti a tempo determinato
La Legge 104/1992 è la “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.” E’ bene sapere che può usufruire dei permessi legge 104 il lavoratore disabile, ma anche i lavoratori che assistono i familiari disabili. Quando si parla di beneficiari della Legge 104 si intendono, generalmente, i portatori di handicap indicando con questo termine coloro i quali presentano una minorazione di tipo fisico, oppure psichico ma anche sensoriale. Quando questa comporta una di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Legge 104 permessi: per se stessi e per assistere i familiari disabili
La legge consente alle persone con disabilità, a determinate condizioni, di assentarsi dal lavoro fruendo di permessi retribuiti legge 104 e ad usufruire di ulteriori agevolazioni. Per estensione possono usufruire dei permessi 104 anche i lavoratori che devono assistere un familiare disabile.
Il lavoratore che assiste un figlio o un familiare intendendo il coniuge, affine o parente entro il terzo grado, in situazione di handicap grave, ha diritto a 3 giorni al mese di permessi retribuiti. Tali permessi sono retribuiti dall’INPS, previo anticipo da parte del datore di lavoro, il quale li recupera attraverso la denuncia mensile Uniemens.
Il datore di lavoro non può rifiutare la richiesta di permesso del lavoratore, può, però, richiedere una programmazione delle assenze nonché un preavviso nell’indicazione delle giornate in cui non sarà presente al lavoro. Fatte salve le urgenze, ovviamente.
Innanzitutto i tre giorni di permesso devono necessariamente essere fruiti nel corso del mese, senza possibilità di riportare il residuo non fruito in mesi successivi.
Permessi legge 104 a ore
La legge prevede i cosiddetti permessi legge 104 a ore. I tre giorni di permessi 104 possono cioè essere utilizzati anche ad ore. Pertanto i 3 giorni di permesso sono usati in modo frazionato, equivalendo, quindi a sei mezze giornate sempre nel corso dello stesso mese.
Allo stesso modo possono essere anche utilizzati ad ore nel corso dello stesso mese, mantenendo il totale del monte ore concesso mensilmente.
È opportuno precisare che vi sono dei casi in cui i tre giorni devono essere riproporzionati: il classico esempio è nel part time verticale, in funzione della ridotta prestazione lavorativa. Vi sono, però, ulteriori possibilità di fruizione.
Fruizione permessi legge 104: per figli disabili
I genitori, ad esempio, possono scegliere di prolungare il congedo parentale entro il dodicesimo anno di età utilizzandolo in maniera continuativa o frazionata, a giorni, a settimane o a mesi. In alternativa possono usufruire di un periodo di congedo di tre anni e che il termine di tre anni vale per ogni figlio disabile ed è il massimo fruibile complessivamente non solo dal padre e dalla madre, ma anche fra congedo parentale e prolungamento dello stesso.
Pertanto, i genitori, o altri parenti o affini di minori di tre anni hanno diritto di usufruire dei tre giorni di permesso mensile a partire dal riconoscimento di handicap.
I tre giorni di permesso mensile previsti dall’art. 33 – comma 3 della legge 104/92, possono essere goduti in alternativa al prolungamento del congedo parentale o ai permessi orari giornalieri nella misura di due ore per ogni giorno lavorativo, con orario di lavoro pari o superiore a 6 ore (un’ora se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere).
Sintetizzando, i genitori, anche adottivi con:
- bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensili, ovvero dei permessi orari giornalieri, ovvero del prolungamento del congedo parentale;
- figli oltre i tre anni e fino ai dodici anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero del prolungamento del congedo parentale;
- figli oltre i dodici anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.
Legge 104 congedo straordinario
Altre due possibili utilizzi sono il congedo straordinario di 2 anni nell’arco della vita lavorativa e il permesso di due ore giornaliere.
Il congedo straordinario è un’alternativa spettante:
- al coniuge che convive con il lavoratore,
- oppure in mancanza ai genitori,
- o ancora, a fratelli o sorelle conviventi,
- in alternativa ad altri parenti o affini fino al terzo grado, purché conviventi con la persona disabile.
Legge 104: permesso giornaliero di due ore
La seconda possibilità, quindi il permesso giornaliero di due ore, invece è per il lavoratore portatore di handicap grave; questa possibilità può essere alternata ai “classici” 3 giorni di permesso mensile retribuiti.
Il permesso non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per assistere la stessa persona, deve esserci quindi un referente unico.
Il cd referente unico può mutare, anche temporaneamente, sempre a condizione che si tratti di un parente entro il secondo grado. E’ tuttavia necessario che sia presentata l’apposita istanza.
Nel caso dei genitori è prevista una deroga alla del referente unico. Ai genitori, anche adottivi, di figli con disabilità grave, viene riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile.
Permessi legge 104: come funziona
Qual è il trattamento economico nei giorni di assenza dal lavoro? A tutti gli effetti durante questi tre giorni di permesso non vi è attività lavorativa e presenza presso il luogo di lavoro; ma permane il diritto a percepire la retribuzione.
L’importo corrispondente per i giorni di assenza è un’indennità a carico INPS pari all’intero ammontare della retribuzione. L’ indennità è anticipata dal datore di lavoro per conto dell’INPS e recuperata tramite i conguagli contributivi da esporre attraverso procedura Uniemens.
Non è previsto, fatta eccezione per i casi fissati dalla legge, che al pagamento vi provveda direttamente l’INPS.
Permanendo il diritto alla retribuzione i periodi di assenza per fruire di permessi o congedi sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi a ferie e alla tredicesima mensilità.
Allo stesso modo anche durante il periodo di congedo straordinario il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione; cioè a quella del mese precedente il congedo, escludendo gli emolumenti variabili della retribuzione.
Come per i permessi, anche nel il congedo straordinario è pagato dal datore che recupera dall’INPS. Serve però prima l’autorizzazione dell’INPS. Successivamente viene recuperata tramite i conguagli contributivi da esporre con procedura Uniemens.
Il periodo di congedo straordinario non deve essere computato ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità nonché del trattamento di fine rapporto.
Assistenza genitore con Legge 104: congedo anche per figlio non convivente
Spetta anche al figlio non convivente con il genitore in situazione di disabilità grave, al momento della presentazione della domanda, il congedo straordinario previsto dall’art. 42, co. 5, del D.Lgs. n. 151/2001: il requisito della convivenza con il familiare che ha la Legge 104, prima della domanda di congedo straordinario, non è un criterio prioritario per stabilire la spettanza del beneficio dei 3 giorni mensili. Non è quindi legittimo escludere il figlio che intende convivere con il genitore disabile, dopo la richiesta di congedo straordinario, al fine di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico.
A chiarirlo è l’INPS con la Circolare n. 49 del 5 aprile 2019, che attua quindi gli effetti della sentenza n. 232/2018 della Corte Costituzionale. Tale sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, co. 5, del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non include anche il figlio tra i soggetti legittimati ad assistere il genitore in situazione di disabilità grave, e quindi di godere del congedo straordinario, se non convive con questi ultimi prima dell’invio della richiesta di beneficio.
Congedo straordinario retribuito legge 104 anche per contratti a tempo determinato
I lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che assistono familiari con handicap in base alla legge 104 articolo 3 comma 3 possono richiedere, oltre ai 3 giorni di permessi mensili regolati dalla stessa legge, anche un congedo straordinario retribuito della durata massima di due anni per una sola volta nella vita lavorativa.
Tale congedo sarà coperto da un’indennità pari all’ultima retribuzione ricevuta il mese precedente il congedo stesso (l’indennità si baserà solo sulla retribuzione ordinaria e non su elementi straordinari della stessa).
La durata del congedo, come abbiamo detto, può essere per un massimo di 2 anni nella vita lavorativa del richiedente. Possono richiederlo lavoratori con contratto a tempo indeterminato (ed in questo caso possono fruire del congedo liberamente per la durata dei 2 anni anche consecutivamente) e i lavoratori a tempo determinato.
Per i lavoratori a tempo determinato, però, la durata del congedo straordinario non può superare la durata del contratto a tempo determinato. Questo, ovviamente, non toglie che al successivo contratto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, possano fruire della restante parte di congedo straordinario non fruito (fino ad un massimo di 2 anni).
Il congedo straordinario, inoltre, può essere fruito anche in maniera frazionata a giorni, settimane e mesi e non necessariamente per due anni consecutivi.
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