Permessi retribuiti nel Contratto del Commercio: facciamo chiarezza

I lavoratori del commercio hanno diritto 32 ore annue permessi ex festività soppresse e fino a 72 ore di permessi retribuiti (ROL). Ma queste ore di permesso dipendono da molte variabili: il numero dei dipendenti dell’azienda, l’orario di lavoro (se è di 40 o 39 o 38 ore), e la data di assunzione (prima o dopo il 26 febbraio 2011). Tutta la normativa è prevista dall’art. 146 del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi.

I lavoratori dipendenti del settore del commercio, terziario distribuzioni e servizi hanno diritto a permessi retribuiti da contratto: ROL ed ex festività che vanno da un minimo di 32 ore ad un massimo di 104 ore.

Il contratto del commercio è stato modificato in materia di permessi retribuiti, prevedendo un diverso calcolo se si è assunti prima o dopo il 26 febbraio 2011, nonché un diverso calcolo dei permessi retribuiti in base all’orario di lavoro a tempo pieno applicato dall’azienda, che secondo CCNL può essere di 40, 39 o 38 ore.

I permessi indicati dal contratto del commercio sono suddivisi in permessi retribuiti (ROL) ed ex festività.

Permessi retribuiti nelle aziende con meno di 15 dipendenti
56 ore di permessi retribuiti (ROL – Riduzione orario di lavoro);
32 ore di permessi da ex-festività (che sono le 4 festività soppresse).
Totale: 88 ore di permessi retribuiti annui.

Ma ci sono norme peggiorative per gli assunti dopo il 26 febbraio 2011:

Per questi lavoratori nei primi due anni spettano solo le 32 ore di permessi per ex festività;

Nel terzo e quarto anno dall’assunzione spettano il 50% delle 56 ore di permessi retribuiti (ROL), quindi 28 ore all’anno, oltre alle 32 ore di permessi per ex festività. Un totale di 60 ore di permessi retribuiti;

Dal quinto anno di assunzione in poi spettano 88 ore di permessi retribuiti.

Permessi retribuiti aziende con più di 15 dipendenti
I dipendenti delle Aziende sopra i 15 dipendenti hanno diritto a:
72 ore di permessi retribuiti (ROL – Riduzione orario di lavoro);
32 ore di permessi da ex-festività (che sono le 4 festività soppresse).
Totale 104 ore di permessi retribuiti annui.

Ma anche in questo caso ci sono norme peggiorative per gli assunti dopo il 26 febbraio 2011:

Per questi lavoratori nei primi due anni spettano solo le 32 ore di permessi per ex festività;
Nel terzo e quarto anno dall’assunzione spettano il 50% delle 72 ore di permessi retribuiti (ROL), quindi 36 ore all’anno, oltre alle 32 ore di permessi per ex festività. Un totale di 68 ore di permessi retribuiti;
Dal quinto anno di assunzione in poi spettano 104 ore di permessi.

Maturazione dei permessi in busta paga

Per quanto riguarda la maturazione permessi retribuiti in busta paga, come abbiamo visto, il totale dei permessi retribuiti (ROL) e delle ex festività sono pari a 88 ore annue nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti. Ciò significa che in busta paga il lavoratore deve maturare 7,3 ore al mese di permessi retribuiti.

Il totale dei permessi retribuiti (ROL) e delle ex festività sono pari a 104 ore annue nel caso di aziende con più di 15 dipendenti. Ciò significa che in busta paga il lavoratore deve maturare 8,66 ore al mese di permessi retribuiti.

Per gli assunti dopo il 26 febbraio 2011, la maturazione mensile delle ore di permessi retribuiti è la seguente:

32 ore pari a 2,66 ore di permessi retribuiti al mese nei primi due anni;
60 ore pari a 5 ore di permessi retribuiti al mese nel terzo e quarto anno per i lavoratori impiegati in aziende con meno di 15 dipendenti;
68 ore pari a 5,66 ore di permessi retribuiti al mese nel terzo e quarto anno per i lavoratori impiegati in aziende con più di 15 dipendenti;
88 ore pari a 7,3 ore di permessi retribuiti al mese dal quinto anno in poi per i lavoratori impiegati in aziende con meno di 15 dipendenti;
104 ore pari a 8,66 ore di permessi retribuiti al mese dal quinto anno in poi per i lavoratori impiegati in aziende con più di 15 dipendenti.

Pagamento permessi non goduti

I permessi retribuiti per ROL ed ex festività non goduti devono essere pagati dal datore di lavoro entro 18 mesi dall’anno di maturazione, cioè entro il 30 giugno dell’anno successivo alla maturazione.

Vediamo ora il testo integrale del CCNL del Commercio in materia di permessi

Festività soppresse

Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n.54, e del D.PR. 28 dicembre 1985, n. 792, verranno fruiti dai lavoratori, a partire dal 1° gennaio 1980.
I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva.
Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando l’assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per complessive 56 ore annuali (1) per le aziende fino a 15 dipendenti.
Per le aziende con più di 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono incrementati di 16 ore:
4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1992;
4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1993;
8 ore a decorrere dal 10 gennaio 1994.
Permessi retribuiti in caso di orario di lavoro di 39 o 38 ore settimanali
Resta fermo, altresì, quanto previsto dalla lettera a.2), b) e c) dell’art. 121”. Il riferimento è all’articolazione dell’orario settimanale che può essere di 40 ore settimanali.

La normativa del CCNL commercio prevede altresì, sempre all’art. 121, che l’orario settimanale del contratto a tempo pieno possa essere fissato nel contratto individuale tra le parti a 39 ore settimanali, prevedendo un assorbimento di 36 ore di permessi retribuiti, quindi al lavoratore spettano 36 ore in meno di permessi retribuiti (ROL), fermo restante il diritto alle 32 ore di permessi per ex festività.

Allo stesso modo in caso di articolazione dell’orario di lavoro a tempo pieno di 38 ore settimanali, il CCNL prevede che tale orario di 38 ore settimanali (ridotto rispetto alle 40 ore settimanali) “si realizza attraverso l’assorbimento di 72 ore di permesso retribuito delle quali 16 al primo comma dell’art. 146 e 56 al terzo comma dell’art. 146”. Quindi in sostanza, spettano al lavoratore 16 ore di ex festività (e non 32 ore) e una decurtazione di 56 ore dai permessi retribuiti (ROL).

Calcolo retribuzione dei permessi non goduti: ecco quanto spetta in busta paga

I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all’art. 195 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 193 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge.
Ed è proprio l’art. 193 del CCNL che parla delle voci del cedolino paga che vanno incluse nel calcolo dei permessi retribuiti residui da erogare in busta paga dopo 18 mesi, in caso di mancata fruizione. E più precisamente, la normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

  1. a) paga base nazionale conglobata;
  2. b) indennità di contingenza (con conglobamento dell’EDR);
  3. c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
  4. d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art.192;
  5. e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.

Il CCNL esclude – art. 195 – i rimborsi spese, il lavoro straordinario, i compensi una tantum e i compensi esclusi dall’imponibile previdenziale Inps. Al lavoratore quindi spetta la retribuzione fissa e continuativa indicata nella parte alta del cedolino e più precisamente la retribuzione oraria. La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l’importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:

  1. a) 168, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali;
  2. b) 182, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 42 ore settimanali;
  3. c) 195, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 45 ore settimanali.

Una volta ottenuta la retribuzione oraria (paga oraria generalmente indicata in busta paga) bisogna moltiplicarla per le ore di permessi residui maturati e non goduti, che vanno pagate in busta nella busta paga di giugno dell’anno successivo.

Permessi retribuiti assunti dopo il 26 febbraio 2011

Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto, verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi due anni dall’assunzione e in misura pari al 100% decorsi quattro anni dall’assunzione.
I permessi retribuiti di cui al primo comma sono le ex festività e quindi a tali lavoratori spettano le 32 ore retribuite per le festività abolite, ma viene stabilita una riduzione delle ore di permessi retribuiti (ROL).
Per gli assunti dal 26 febbraio 2011 la maturazione dei permessi retribuiti (ivi compreso le ex festività) cambia ed è pari a:
32 ore di permessi per i primi due anni (32 ore di ex festività);
60 ore di permessi per il terzo e quarto anno nelle aziende con meno di 15 dipendenti (32 ore di ex festività e 28 ore di permessi retribuiti) e 68 ore di permessi per il terzo e quarto anno nelle aziende con più di 15 dipendenti (32 ore di ex festività e 36 ore di permessi retribuiti);
le normali 88 ore di permessi dal quinto anno nelle aziende con meno di 15 dipendenti (32 ore di ex festività e 56 ore di permessi retribuiti) e 104 ore di permessi dal quinto anno nelle aziende con più di 15 dipendenti (32 ore di ex festività e 72 ore di permessi retribuiti).
In caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di apprendistato, contratti a tempo determinato e contratti di inserimento, il computo dei 48 mesi di cui al precedente comma decorrerà dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico del lavoro successivi al 1° marzo 2011.

Permessi retribuiti in caso di contratto a tempo determinato o inferiore all’anno

In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell’anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui all’ultimo comma del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, il congedo di maternità anticipato o prolungato (ex assenza obbligatoria anticipata e il prolungamento dell’assenza obbligatoria post partum), i congedi parentali (ex assenza facoltativa post partum), i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzari da Istituti assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché la malattia e l’infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.

Insomma, la solita storia: la contrapposizione tra i giovani assunti e i vecchi assunti. E le aziende gongolano.

About Francesco Iacovone

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52 Comm.

  1. Io, avevo un contratto di 40 ore e 104 ore di Rol, sono stato ceduto ad una catena discount con gli stessi diritti, ma mi ritrovo a 38h ore e 32 h di Rol. Anche se le ore settimanali che mi impongono son 40. Che posso fare?

  2. io lavoro a tempo indeterminato da 14anni per un azienda spa a 40 ore settimanali su turni.
    ho chiesto (..e avuto) 3GIORNI di permesso per gestire mio figlio di 5anni durante un ricovero ospedaliero.
    mi è stato detto che saranno scalati i miei permessi normali retribuiti dal monteore mensile
    ma…fino al 7imo anno di età di mio figlio, non avrei diritto a permessi extra/a parte in casoidi questo genere?
    considera che ho anche gornito/esibito la lettera di ricovero

  3. Salve,
    se sono in un’azienda con il ccnl commercio da 7 anni quindi sono a regime con le ore di permesso e vado a lavorare per un’altra azienda con lo stesso ccnl, riparto comunque da 32 ore o mantengo il “diritto acquisito” nella azienda precedente?
    Grazie
    Serena

  4. Salve ,io lavoro come commessa in un negozio per una azienda s.r.l. dal 2007 e nel 2014 siamo passate a part time di 24 ore spezzate su 4 giorni compreso il sabato….ci viene negato la possibilità di avere il permesso di sabato è legale? È possibile che se il datore di lavoro dice niente sabati sia tassativo? grazie Silvia

  5. Buongiorno. Sono una commessa assunta con contratto a tempo indeterminato (CCNL Commercio) a 40 ore.
    Da poco c è stata una cessione di ramo d azienda (e con essa anche noi dipendenti)
    Ora La nuova azienda mi dice che devo lavorare 38 ore settimanali e 2 ore mi vengono scalate dai rol.
    Possono farlo?
    Non dovrebbero farmi perlomeno firmare un foglio dove accetto?
    I rol non sono personali?
    Grazie per la risposta.

  6. Buongiorno dopo 12 anni di anzianità in un’azienda SPA CCNL del commercio settore servizi, ho cambiato lavoro stesso contratto. Sono stata assunta in data 15 aprile. Mi ritrovo come monte ore ferie fino a fine anno 132, come ore ROL = ZERO, e 24 ore di PERMESSI EX FESTIVITA’.

    E’ corretto?
    Inoltre chiedo se l’azienda può comunque intervenire in deroga alla maturazione complessiva delle ore di ROL , andando in aggiunta a quello previsto dal contratto.
    Grazie mille

  7. Scusate la domanda…ma è il datore di lavoro a decidere quando io dovrei usufruire dei permessi o posso chiedere io quando posso usufruirne? Possono essere negati più volte in più giorni?

  8. Lardelli Tommaso

    Buongiorno.
    Sono obbligato dal datore di lavoro a fare ferie quando in busta paga sono già in negativo?
    Può il datore di lavoro obbligarmi a consumare tutte le ore di par che ho maturato -entro la fine dell’anno?

  9. buongiorno francesco,
    in busta paga sotto la voce rol non c’è segnata nessuna cifra,neppure sui cedolini dei colleghi
    in azienda nessuno a mai sentito parlare di rol,può essere siano stati inseriti nelle ferie?
    quante ferie spettano in totale all’anno a noi della grande distribuzione?
    grazie

  10. Buongiorno
    Da assunto subito a tempo indeterminato (CCNL TDS) nel 2019, si ha diritto a maturare i permessi saltando i 48 mesi? Grazie

  11. Buongiorno sono una lavoratrice parte time a 21h ..ho diritto a chiedere il sabato come giorno di permesso e se negato a quale articolo mi posso appellare???

  12. Buongiorno, sono quadro del commercio e dopo una cessione di ramo d’azienda sono confluito in una controllata che adotta un integrativo che prevede 38 ore settimanali (ridotto rispetto alle 40 ore settimanali) realizzato attraverso l’assorbimento di 72 ore di permesso retribuito. Per i nuovi colleghi, tutti non quadri, sono previsti alternativamente:
    – straordinari al superamento delle ore giornaliere previste se concessi;
    – in ogni caso banca ore, al superamento ore giornaliere previste;
    – tempo libero se non viene richiesta la presenza oltre l’orario previsto.
    Nel mio caso non è previsto ovviamente lo straordinario, non esiste la banca ore… e già le 40 ore settimanali non bastavano prima per chiudere gli obiettivi (art. 17 del D.Lgs. 66/2003) …ma mi ritrovo 72 ore di ROL in meno: è legittimo o c’è qualcosa di strano?
    Cordiali Saluti e grazie per la Sua risposta.

  13. Buongiorno, sono stata assunta con CCNL del commercio a maggio 2019. Nel CCNL del 2018 per le visite specialistiche presentando il giustificativo al datore di lavoro venivano riconosciute le ore della visita specialistica come malattia (art.35 del ccnl 2018). Nel nuovo CCNL non viene proprio trattato il discorso delle visite specialistiche…significa che dare il giustificativo non è più utile? Mi vengono a prescindere detratte le ore di permesso? Grazie

  14. Buongiorno,
    lavoro in un’azienda di GDO, e mi ritrovo con un monte alto di Rol “arretrati”, l’azienda può obbligarmi a smaltirli ?

    Grazie

  15. Io ho un contratto indeterminato 6 livello nel commercio (no comment!) consegno giustificativo dell’ospedale ddove sono stata per visita medica di una certa importanza per 3ore poi non sono rientrata perchè non sono stata bene
    in busta mi segnano una giornata di ferie!
    chiedo spiegazione e mi viene risposto: i permessi per visite mediche rimangono a carico del dipendente il giustificativo rilasciato dalla struttura ha valenza ai fini della concessione del permesso. Me lo confermate?

  16. Buonasera, lavoro per un’azienda farmaceutica come dipendente a tempo indeterminato con C.C.N.L. Commercio/Terziario, da Aprile 2004. Il contratto che ho firmato con la mia azienda prevede esplicitamente una settimana lavorativa di 39 ore; a Dicembre 2020 la mia azienda ha cambiato Studio Paghe; quest’ultimo con la prima busta paga elaborata, ha cominciato a detrarre un’ora alla settimana dalle ferie di ciascun dipendente, poichè, cito testualmente, “…tenuto conto che l’orario contrattuale da CCNL è pari a 40 ore settimanali e i dipendenti dell’Azienda hanno osservato un orario di 39 ore settimanali, lavorando il venerdì 7 ore e non 8 come invece avrebbero dovuto, l’ora non lavorata è stata, a tutti, recuperata a titolo di ferie”. Vorrei sapere, dal momento che nel contratto di lavoro firmato dai dipendenti è esplicitamente indicata la settimana lavorativa di 39 ore, se tale decurtazione di un’ora alla settimana sia corretta e legalmente valida (nel qual caso il precedente studio paghe avrebbe sbagliato i calcoli per più di 20 anni!)

  17. Buongiorno ,
    Nella mia azienda si sta parlando di cambiare contratto da industria legno a contratto del commercio, in questo caso sono obbligati a farmi firmare un nuovo contratto? Se si posso richiedere che in qualche modo mi riconoscano gli anni di anzianità e non riparta da zero? Inoltre la maturazione dei Rol posso chiedere che venga gestita con un. Integrazione salariale dato che Riparto da zero?

  18. Salve vorrei chiedervi una cosa io lavoro in una azienda da settembre 2020 con contratto commercio mi sono accorto che sulla busta non sono presenti i permessi o chiesto e mi anno detto che col contratto commercio i permessi il primo anno non maturano volevo chiedervi un vostro parere grazie

  19. Buongiorno,
    Sono una dipendente parte time da dodici anni in un’azienda della GDO.
    Che io sappia non sono tenuta a fornire un giustificativo dei permessi retribuiti, ma ultimamente l’azienda li richiede e insiste per ottenerli, facendo pressioni e minacce.
    Me lo conferma che il giustificativo non è obbligatorio?
    Inoltre quali sono le tempistiche di preavviso per la richiesta dei permessi retribuiti?
    La ringrazio molto per la risposta… e anche per questo “Bignami” che ha creato, utile e interessante.
    Alessia

  20. Viviana Melloni

    Buongiorno, lavoro dal 2008 in un un’azienda di commercio all’ingrosso facendo un orario di 39 ore settimanali perché la quarantesima viene considerata di ROL.
    Le altre 4 ore me le trovo maturate in busta paga.
    È capitato però che se il venerdì (giornata in cui l’azienda ha messo l’ora di ROL e quindi lavoriamo 7 ore) cade su un giorno festivo, non viene portata l’ora di ROL sul giorno precedente come accadeva in una precedente azienda chimica dove lavoravo prima del 2008, ma questa ora la perdiamo. È corretta questa cosa? Grazie

  21. Salve ho contratto indeterminato Commercio. Posso chiedere 2 ore di permesso al giorno o sono obbligata a chiederne a gruppi di 4 oppure 8? se si potrebbe darmi una regola da sottoporre ai miei colleghi.
    Grazie

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