A tutti i Lavoratori Unicoop Tirreno
Dal momento che il contratto integrativo aziendale regolerà il nostro lavoro e la nostra quotidianità per i prossimi anni, basare la discussione esclusivamente sulla parte economica – di fatto sulla possibile ma non certa spartizione di esigue somme di denaro – ci è sembrato riduttivo.
Abbiamo improntato la discussione sulla necessità di perfezionare il contratto integrativo in essere con norme che migliorino le nostre condizioni di vita e di lavoro, con proposte sostenibili e miglioramenti possibili.
Riteniamo che il nuovo contratto integrativo aziendale debba comprendere alcuni istituti a sostegno dei lavoratori in particolari situazioni di vita, che possono articolarsi in permessi, congedi, modifiche dell’orario lavorativo ed altre azioni necessarie per raggiungere un sempre più soddisfacente bilanciamento tra vita privata e attività lavorativa.
Dalle assemblee e dal confronto quotidiano sono emerse queste proposte che porteremo al tavolo di trattativa. Contenuti che, una volta discussi, dovranno trovare una scrittura precisa.
PREMIO DI RISULTATO
Si richiede di definire un valore del premio di risultato. Tale importo, riconosciuto in medesima misura per tutte le tipologie e livelli contrattuali, dovrà essere erogato al raggiungimento di obiettivi definiti e periodicamente monitorati.
JOB DESCRIPTION
Ogni lavoratore deve essere edotto delle funzioni assegnate tramite un mansionario, completo e dettagliato, che comprenda le attività che il lavoratore andrà a svolgere, in quale ambito ed il risultato atteso.
PERMESSI FIGLI
Venga riconosciuto al genitore, in aggiunta ad eventuali permessi già previsti, un congedo di paternità retribuito pari a 5 giorni, in occasione della nascita, adozione od affido del figlio.
In occasione dell’inserimento dei figli all’asilo nido e/o scuola materna venga concesso ai genitori un congedo retribuito di giorni 3 per ciascun figlio. Congedi estendibili a tutte le modalità di esercizio della funzione genitoriale, indipendentemente dalla tipologia della struttura familiare, ivi compreso il legame con i figli del/della partner.
ASPETTATIVA POST MATERNITA’
Al fine di agevolare i genitori che, terminato il congedo parentale complessivamente spettante, si trovino in difficoltà a riprendere il lavoro, si preveda un periodo di aspettativa non retribuita di 12 mesi anche frazionati.
PART TIME PROVVISORIO
Venga riconosciuta la possibilità di ridurre l’orario di lavoro, per un periodo di tempo definito, in caso di necessità personali e familiari, per tutto il perdurare dello stato di difficoltà del lavoratore. A titolo esemplificativo vengano prese in considerazione le seguenti motivazioni:
- Assistenza di familiari o affini in situazioni di gravità ed emergenza non certificata da L.104
- Figli minori
- Rientro dalla maternità obbligatoria o termine del periodo di maternità dell’altro genitore
- lavoratori studenti
ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E SECONDA ANTICIPAZIONE
In aggiunta alle causali previste dalle normative vigenti, venga riconosciuta l’anticipazione del TFR per i lavoratori che hanno mantenuto il TFR in azienda, per le seguenti motivazioni documentate:
- acquisto di autovettura intestata al lavoratore
- spese inerenti lo studio per il lavoratore stesso o per i figli
- affitto di nuova abitazione a seguito di separazione dal coniuge o dal convivente
- grave danneggiamento dell’abitazione o auto a seguito di calamità naturali
- spese pre-adottive in caso di adozione internazionale e non
- spese in occasione di matrimonio
- spese funebri e pagamento tasse di successione
- spese di ristrutturazione dell’abitazione
- spese sanitarie per terapie riabilitative e acquisto di ausili medici
Con la finalità di offrire ai lavoratori con problemi di salute un ulteriore strumento di aiuto concreto, i lavoratori che hanno mantenuto il TFR in azienda, dovranno poter accedere ad una seconda anticipazione del TFR (trascorso un periodo da definirsi) dalla prima anticipazione, per spese sanitarie, terapie e interventi.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA – MALATTIA DI LUNGA DURATA
Il trattamento economico per malattia (carenza) sia del 100% dall’insorgere dell’evento morboso, ad integrazione di quanto previsto dal CCNL.
Relativamente al periodo non coperto da indennità economica a carico dell’INPS, la Cooperativa corrisponda una indennità, di percentuale da definirsi, della della retribuzione, per un massimo di 180 giorni annui, al protrarsi dell’assenza dal lavoro a causa di patologie gravi, invalidanti e/o continuative, o che comportino terapie salvavita o riabilitative incompatibili con qualsiasi funzione lavorativa.
BANCA ORE SOLIDALE
Ciascun dipendente può donare, su base volontaria, una parte delle ore lavorate a favore di uno o più colleghi che ne abbiano necessità per gravi motivi.
BUONO PASTO
Ciascun dipendente deve aver diritto ad un buono pasto da spendersi all’interno delle aree ristoro o per l’acquisto di cibo nel punto vendita, per ciascuna giornata di lavoro con orario spezzato, qualora non sia presente nel luogo di lavoro mensa aziendale, Tale buono deve essere consumato nella giornata, non può essere cumulato, tantomeno convertito in denaro.
PATROCINIO LEGALE
L’Istituto del “patrocinio legale” prevede che la Cooperativa assicuri l’assistenza in sede processuale ai propri dipendenti, in funzione della tutela dei diritti ed interessi propri della Cooperativa stessa e del dipendente medesimo, limitatamente a fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti d’ufficio.
La Cooperativa, garantisca il patrocinio legale del dipendente coinvolto in un procedimento giudiziario per fatti e atti connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei doveri d’ufficio facendolo assistere, fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, da un legale di comune fiducia con assunzione diretta di ogni onere di difesa da parte della Cooperativa medesima.
PART TIME E LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE
Nel caso in cui la Cooperativa intenda far ricorso al lavoro in somministrazione deve essere valutata preventivamente la disponibilità dei lavoratori a tempo parziale all’incremento temporaneo e/o definitivo dell’orario individuale.
COPPIE DI FATTO
La normativa attualmente vigente riconosce ufficialmente al lavoratore LGBT unito civilmente il diritto di accedere al congedo matrimoniale.
Con l’obiettivo di contribuire a creare un ambiente di lavoro sereno ed inclusivo in cui le differenze non siano fonte di discriminazione, ma oggetto di reale attenzione, ascolto e valorizzazione, si riconoscano alle coppie, anche dello stesso sesso, che contraggano vincolo di matrimonio in Italia o all’estero, o che si iscrivano al registro delle unioni civili, congedi matrimoniali e accesso paritario al sistema dei permessi anche nel caso di modifica della legislazione vigente.
La contrattazione per il nuovo contratto integrativo avrà inizio Lunedì 4 novembre. In quella sede chiederemo che questi punti vadano ad integrare il CIA in essere, adoperandoci e vigilando perché vengano rispettati e garantiti i diritti di tutti i lavoratori.
La Delegazione Trattante Cobas Lavoro Privato